Art. 14
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 14

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In vigore dal 25 ott 1963
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono precedente dal presidente, o, nel caso di assenza o di impedimento di questi dal vice presidente dell'Istituto, è sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza. Per le modifiche delle norme statutarie, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-14