Art. 4

In vigore dal 15 set 1963
Il rappresentante dell'ENEL ha, diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, 4 legali rappresentanti della "Terni - Società per l'Industria e l'Elettricita" s.p.a. debbono consegnare, al rappresentante dell'ENEL tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. La "Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità" s.p.a. è altresì tenuta a fornire all'ENEL tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a, rilasciare, a richiesta dell'ENEL, estratti dei libri e delle scritture.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-4

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