Art. 9
In vigore dal 15 set 1963
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-9