Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 15 set 1963
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-9