Art. 7
In vigore dal 15 set 1963
Per la fornitura di kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui il prezzo della fornitura per kWh sarà determinato in base ai prezzi di addebito praticati mediamente nel triennio 1959-61 dal settore elettrico della "Terni - Società per l'Industria e la Elettricità" s.p.a. agli stabilimenti della stessa. Società per attività non elettriche.
Per i quantitativi di energia che saranno consumati dalla "Terni - Società per l'Industria, e l'Elettricità" s.p.a. in eccedenza ai predetti kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui fino a kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) annui, il prezzo di cui ai capoverso precedente sarà aumentato di L. 0,45 (zeroquarantacinque) a kWVh.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-7