Art. 8

In vigore dal 15 set 1963
I prezzi di cui al precedente articolo saranno soggetti a, revisione qualora vi siano variazioni negli oneri relativi al personale, ai materiali e ai canoni demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali, ovvero anche nel caso in cui il livello tariffario dell'ENEL subisca un cambiamento. Per il primo caso, i parametri sono i seguenti: per il personale, con riferimento agli oneri globali, retribuzione e accessori, a carico dell'ENEL, relativi all'operaio elettrico qualificato con moglie e tre figli a carico (cat. C 1 di cui all'art. 18 del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private del 2 febbraio 1961), assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello risultante dall'accordo 11 aprile 1963 tra l'ENEL e le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori elettrici; per i materiali, in dipendenza della variazione dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso, rilevati dall'istituto centrale di statistica, assumendo, cote, valore di partenza di tale parametro, quello che risulterà per l'anno 1963 per i canoni demaniali, i sovracanoni a favore degli Enti locali, per gli oneri relativi ai bacini imbriferi montani come valore di partenza d tale parametro, la somma dei vigenti canoni per kW nominale di concessione e cioè: L. (1.312 /800 + 1.300) = L/kW nom. 3.412. Per il secondo caso, si partirà dai prezzi di cui al precedente , che verranno aggiornato variandoli in proporzione della variazione, che venisse eventualmente a subire il prezzo risultante del kWh inerente alla tariffa di tipo binomia per alta utilizzazione, di cui alla lettera b) del punto 3) del comma 4) del cap. V del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto) 1961, con utilizzazione della potenza di 6.200 ore annue. Nel caso in cui risultasse che il prezzo così determinato superasse o uguagliasse quello deducibile applicando i criteri valevoli per la prima alternativa, si assumerà, come nuovo prezzo contrattuale, quello deducibile, nella seconda alternativa; si assumerà invece quello deducibile nella prima alternativa, qualora questo superasse quello deducibile nella seconda alternativa. La revisione dei prezzi contrattuali ed i conseguenti conguagli di fatturazione verranno effettuati alla fine di ogni anno a partire, dal 31 dicembre 1964 e con riferimento al periodo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-8

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