Art. 3
In vigore dal 15 set 1963
Per l'esecuzione del presente decreto, l'ENEL nomina proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Prefetto di Roma, con l'indicazione della, data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della "Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità" s.p.a. che effettuano la consegna stessa entro 120 giorni dalla data della comunicazione.
La consegna è effettuata al rappresentante dell'ENEL con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente ed i relativi rapporti giuridici.
Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della "Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità" s.p.a. non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'ENEL chiede al presidente del Tribunale di Roma la nomina di un curatore nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione in possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-3