Art. 1

In vigore dal 15 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', n. 6, quarto comma della legge 6 dicembre 1962 n 1613, che nel disporre il trasferimento all'"ENEL, delle attività elettriche esercitate dalla Società Terni stabilisce che debbono essere determinate le modalità di fornitura dell'energia sia peri le attività esercitate dalla, Società Terni al 1961, sia per quelle in corso di realizzazione alla data di entrata, in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione; Ritenuto che per la Società Terni occorre trasferire ai sensi dell', n 2 e n. 6, quarto comma della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i soli complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi di beni organizzati indicati nell'elenco A allegato al presente decreto destinati alle attività di cui al primo comma dell' della legge predetta esercitate dalla, "Terni Società per l'Industria e l'Elettricità" s.p.a., con sede in Roma, via Due Macelli n. 66. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi di beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-21;1165#art-1

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