Regolamento›Capo V
Art. 80
Organi di sicurezza
In vigore dal 1 dic 1963
80.1 Ad ogni accesso dei piani, dal lato della salita, a distanza sufficiente dal bordo superiore dell'accesso, deve essere applicata una funicella metallica od altro dispositivo di sicurezza.
80.2 Nella parte superiore dell'accesso del piano più alto, dal lato della salita, deve essere applicata una protezione spostabile verso l'alto, a distanza orizzontale di 0,2 in dalle soglie delle cabine. La protezione deve essere estesa verso l'alto al fine di chiudere anteriormente lo spazio fino alla parte fissa sovrastante. 80.3 L'urto contro la funicella o contro altro dispositivo di sicurezza o contro la protezione spostabile, deve fermare prontamente il movimento delle cabine e far agire il segnale d'allarme.
80.4 L'argano deve essere autofrenante in modo che, con freno aperto e motore non alimentato, nelle condizioni di carico più sfavorevoli, non si metta in movimento o, se è in movimento, si fermi.
80.5 L'impianto deve essere provvisto di un dispositivo idoneo ad impedire l'inversione del senso di movimento delle cabine, anche nel caso di inversione delle fasi della corrente di alimentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-80