RegolamentoCapo V

Art. 77

Illuminazione delle cabine

In vigore dal 1 dic 1963
Le cabine devono essere illuminate dall'esterno per tutta la corsa, anche alle estremità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo