Regolamento›Capo V
Art. 77
Illuminazione delle cabine
In vigore dal 1 dic 1963
Le cabine devono essere illuminate dall'esterno per tutta la corsa, anche alle estremità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-77