Regolamento›Capo V
Art. 82
Cartelli
In vigore dal 1 dic 1963
82.1 Ad ogni piano deve essere indicato il numero del piano, in posizione ben visibile dall'interno delle cabine.
82.2 Sulla parete di fondo delle cabine deve essere indicato, in posizione ben visibile:
"Cabina per.... persone"
82.3 Nelle cabine e ad ogni accesso dei piani devono essere disposto un cartello, in posizione ben visibile, con le "È vietato l'uso dell'ascensore agli invalidi e ai minori di 12 anni".
"Non è pericoloso rimanere nelle cabine all'estremità della corsa".
Le lettere e le cifre devono avere altezza non minore di 16 mm.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-82