Regolamento›Capo V
Art. 79
Calcolo delle parti portanti
In vigore dal 1 dic 1963
79.1 Le catene portanti, gli attacchi delle catene, le ruote delle catene e i loro alberi devono essere calcolati per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 8. 79.2 Le intelaiature delle cabine devono essere calcolate per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-79