RegolamentoCapo V

Art. 75

Cabine

In vigore dal 1 dic 1963
75.1 L'altezza libera delle cabine deve essere non minore di 2,2 m. 75.2 Le cabine devono avere un robusto tetto esteso fino a distanza orizzontale non minore di 0,2 m. dalle soglie dei piani e su tre lati devono avere robuste pareti cieche estese fino al tetto. 75.3 Le soglie delle cabine devono essere ribaltabili verso l'alto per una la larghezza in modo che la soglia ribaltata possa assumere la posizione verticale ed essere a distanza orizzontale di 0,2 m. dalle soglie dei piani. Le soglie devono ritornare in posizione orizzontale per azione della gravità. 75.4 Le soglie delle cabine devono essere di colore nettamente diverso da quello delle soglie dei piani. 75.5 Alle due pareti laterali delle cabine devono essere applicate maniglie uguali a quelle degli accessi dei piani. 75.6 Lo spazio tra una cabina e l'altra deve essere chiuso anteriormente ecu protezioni applicate sopra il tetto e sotto il pavimento delle cabine. La protezione sopra il tetto deve essere ribaltabile verso l'interno, la protezione sotto il pavimento deve essere spostabile verso l'alto in modo che la distanza orizzontale tra la protezione ribaltata o spostata e le soglie dei piani sia non minore di 0,2 m. 75.7 Il ribaltamento delle soglie delle cabine, il ribaltamento o lo spostamento delle protezioni deve causare prontamente la fermata del macchinario e far agire il segnale d'allarme. 75.8 La distanza orizzontale tra le soglie delle cabine e le soglie dei piani, in posizione orizzontale, e tra i fianchi degli accessi delle cabine e gli stipiti degli accessi dei piani deve essere non minore di 10 mm. e non maggiore di 20 mm.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-75

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Cabine (Art. 75 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo