RegolamentoCapo V

Art. 76

Portata e velocità di esercizio

In vigore dal 1 dic 1963
76.1 Le cabine devono essere dimensionate per la portata di una o di due persone. 76.2. Le cabine aventi portata di una persona devono avere larghezza e profondità da 0,75 m. a 0,8 m.; le cabine aventi portata di due persone devono avere larghezza e profondità da 0,95 m. a 1,05 m. 76.3 La velocità di esercizio deve essere non maggiore di 0,3 m/s.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo