Regolamento›Capo V
Art. 76
Portata e velocità di esercizio
In vigore dal 1 dic 1963
76.1 Le cabine devono essere dimensionate per la portata di una o di due persone.
76.2. Le cabine aventi portata di una persona devono avere larghezza e profondità da 0,75 m. a 0,8 m.; le cabine aventi portata di due persone devono avere larghezza e profondità da 0,95 m. a 1,05 m.
76.3 La velocità di esercizio deve essere non maggiore di 0,3 m/s.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-76