Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 45
Prova della prestazione della cauzione
In vigore dal 1 mar 1988
Prima di prendere possesso dell'ufficio e in ogni caso non oltre trenta giorni dal conferimento dell'esattoria, l'esattore deve dimostrare di aver prestato la cauzione.
Se la cauzione è prestata nei modi indicati dai numeri 1, 2 e 3 dell', la polizza definitiva di deposito o i titoli vincolati possono essere esibiti entro quindici giorni rispettivamente dal rilascio o dall'annotazione, purchè nel termine indicato dal primo comma sia dimostrato l'avvenuto deposito o l'avvenuta richiesta di apposizione del vincolo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-45