Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 49
Vigilanza sulla cauzione
In vigore dal 1 mar 1988
L'intendente di finanza, il comune, gli enti interessati e il ricevitore provinciale sono tenuti a segnalare al prefetto qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione.
Spetta al comune di controllare il pagamento dei premi di assicurazione.
Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate alla scadenza di ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino a quando non sia intervenuto il decreto di svincolo della cauzione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-49