Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 48
Sostituzione della cauzione
In vigore dal 1 mar 1988
Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con altra, purchè questa garantisca le obbligazioni dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso.
Il decreto di svincolo della precedente cauzione non può essere emesso se non dopo che il prefetto abbia riconosciuto l'idoneità della nuova a norma dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-48