Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo II

Art. 41

Cauzione mediante ipoteca

In vigore dal 1 mar 1988
L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma seguente, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale è prestata. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca è determinato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta del prefetto, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passività ipotecarie, salvo il disposto dell'. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-41

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