Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo II

Art. 40

Cauzione in titoli

In vigore dal 1 mar 1988
I titoli dati in cauzione debbono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'. Essi sono valutati per i nove decimi del loro valore determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene il conferimento dell'esattoria, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione debbono essere sostituiti entro sessanta giorni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-40

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