Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 35
Affidamento del servizio di riscossione in caso di vacanza dell'esattoria
In vigore dal 1 mar 1988
Quando non sia stato possibile provvedere al conferimento dell'esattoria secondo le norme dei precedenti articoli il prefetto, sentito l'intendente di finanza, nomina un delegato governativo per la riscossione, per la nomina del delegato governativo e per la gestione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni del titolo III.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-35