Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 33
Nomina d'ufficio
In vigore dal 1 mar 1988
Qualora non sia stato possibile procedere entro il 30 settembre all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi previsti dai precedenti articoli, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune, apporta, se del caso, al capitolato speciale le variazioni ritenute indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in misura non superiore al massimo fissato dall'.
Il decreto di nomina è notificato a cura del sindaco all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne comunicazione al prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli sia pervenuta entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto può revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-33