Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 39
Modi di prestare la cauzione
In vigore dal 1 mar 1988
La cauzione può essere prestata:
1) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;
2) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di altri titoli che per legge possano essere accettati a garanzia delle gestioni esattoriali;
3) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate al numero 2;
4) mediante ipoteca su beni immobili;
5) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze, fino all'85% della tangente richiesta.
Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla legge e dal contratto esattoriale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-39