Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo III
Art. 108
Obblighi del delegato
In vigore dal 1 mar 1988
Il delegato governativo non è tenuto a prestare cauzione, non risponde del non riscosso come riscosso e non è obbligato alle anticipazioni previste dall'.
Entro il quinto giorno di ciascun mese il delegato governativo deve versare al ricevitore provinciale e agli enti indicati dal secondo comma dell', nella rispettiva competenza, l'importo delle entrate riscosse nel mese precedente, allegando la distinta delle riscossioni e dei pagamenti fatti.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-108