Art. 108 · Obblighi del delegato
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo III

Art. 108

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Obblighi del delegato

In vigore dal 1 mar 1988
Il delegato governativo non è tenuto a prestare cauzione, non risponde del non riscosso come riscosso e non è obbligato alle anticipazioni previste dall'. Entro il quinto giorno di ciascun mese il delegato governativo deve versare al ricevitore provinciale e agli enti indicati dal secondo comma dell', nella rispettiva competenza, l'importo delle entrate riscosse nel mese precedente, allegando la distinta delle riscossioni e dei pagamenti fatti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-108