Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. II
Art. 70
Anticipazioni
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore deve provvedere, nonostante la mancanza di fondi di spettanza del comune, al pagamento delle retribuzioni spettanti al segretario comunale e agli altri dipendenti del comune, in conformità agli ordini di pagamento emessi dal sindaco o dal prefetto, sino a concorrenza dell'ammontare di due rate delle entrate comunali ancora da riscuotere nell'anno solare in base, ai ruoli.
Tale obbligo, quando il servizio di tesoreria comunale non è disimpegnato dall'esattore, è subordinato ala presentazione di una dichiarazione, firmata dal sindaco e dal tesoriere, attestante la mancanza di fondi nelle casse del comune e contenente l'ordine all'esattore di eseguire la necessaria anticipazione.
L'esattore che abbia affermato anticipazioni ha diritto ad un interesse nella misura del 6%. Le somme anticipate e gli interessi sono recuperati sulle prime riscossioni successive alla data dell'anticipazione.
L'esattore è tenuto inoltre a tutte le altre anticipazioni previste da leggi speciali, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi stesse.
In caso di ritardo nell'esecuzione delle anticipazioni previste dai precedenti commi, l'esattore deve corrispondere al comune l'indennità di mora nella misura indicata dall'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-70