Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. III

Art. 75

Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati ai sensi dell'art. 187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Quando rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalità e del domicilio dei contribuenti, l'esattore deve farne denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio. Egli deve inoltre in qualsiasi tempo, qualora rilevi che un contribuente iscritto nei ruoli è deceduto o il presupposto dell'imposizione è cessato, informarne l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore. In caso di dubbio sull'identità del contribuente l'esattore può chiedere gli opportuni chiarimenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-75

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