Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. II

Art. 74

Procedure delegate

In vigore dal 1 mar 1988
Quando la riscossione delle entrate degli enti indicati dall' non è affidata ad esattori comunali, questi sono tuttavia tenuti, su richiesta degli incaricati della riscossione, a prestare la loro opera ai sensi dell'articolo 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. In tal caso l'aggio di riscossione compete all'esattore delegato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-74

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