Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. III
Art. 79
Pagamento del prezzo di devoluzione
In vigore dal 1 mar 1988
Se il terzo incanto ha esito negativo l'esattore, nel termine di decadenza di venti giorni, deve chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette il pagamento del prezzo di devoluzione dell'immobile, allegando la copia autentica del verbale di cui al secondo comma dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo precedente l'immobile, in caso di diserzione del terzo incanto, è devoluto all'ente impositore ai sensi dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed alle stesse condizioni ivi previste. In tal caso la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere letta, a norma del comma precedente, all'ente impositore.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-79