Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. III

Art. 77

Chiamata in causa dell'ente impositore

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-77

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo