Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. III
Art. 77
77 / 164Chiamata in causa dell'ente impositore
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-77