Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. II
Art. 67
Procedura di espropriazione
In vigore dal 1 mar 1988
Il procedimento di espropriazione forzata è compiuto in conformità alle norme dei commi secondo, così come codificato dall' della legge 6 dicembre 1960, n. 1544, e terzo dell'art. 200, nonché degli articoli 219 e seguenti del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, con le seguenti modifiche:
1) le attribuzioni spettanti all'esattore ed agli ufficiali esattoriali sono espletate rispettivamente dal ricevitore provinciale e dagli ufficiali giudiziari;
2) il creditore istante ed in ogni caso il ricevitore provinciale possono concorrere all'asta senza depositare la cauzione prevista dall'art. 236;
3) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;
4) nell'ipotesi prevista dall'art. 238 l'immobile è devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione e dell'indennità di mora;
5) gli articoli 231, 232, e 241 non si applicano.
I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecari per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-67