Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. II
Art. 65
Indennità di mora
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore deve corrispondere al ricevitore, provinciale, al comune e agli altri enti creditori un'indennità di mora sulle somme non versate nei termini fissati dall'articolo precedente.
L'indennità di mora è dovuta nella misura del due per cento se il ritardo non supera i tre giorni e del sei per cento se il ritardo è superiore.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-65