Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo VI
Art. 105
Riabilitazione dell'esattore
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore dichiarato decaduto ai sensi degli , che abbia provveduto al pagamento di ogni suo debito può essere riabilitato, agli effetti della reiscrizione nell'albo, con decreto del prefetto, previo parere dell'intendente di finanza.
Qualora l'esattore, prima che l'esattoria sia stata nuovamente conferita, abbia provveduto anche al pagamento delle somme scadute dopo la dichiarazione di decadenza, può essere riammesso, con lo stesso decreto di riabilitazione, nella gestione dell'esattoria. La riammissione è resa nota al pubblico mediante affissione di appositi avvisi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-105