Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo V

Art. 101

Sostituzione dell'esattore

In vigore dal 1 mar 1988
Se durante la gestione dell'esattoria si verificano fatti che possono dar luogo all'esclusione o all'incompatibilità dell'esattore per una delle cause previste dagli . il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il sindaco, può nominare un sostituto che in nome e per conto dell'esattore ne adempie le funzioni. Nelle ipotesi previste dall' il prefetto assegna inoltre all'esattore un termine di trenta giorni per l'eliminazione della causa d'incompatibilità e se questa non sia cessata alla scadenza dispone la rescissione del rapporto esattoriale. Alla nomina di un sostituto si provvede anche quando l'erede o i coeredi non abbiano ottemperato entro 15 giorni dalla morte dell'esattore alle prescrizioni del primo comma dell'. Il sostituto cessa dalle sue funzioni quando ciò sia disposto dal prefetto per insussistenza o cessazione della causa d'incompatibilità e, in ogni caso, all'atto della cessazione dell'esattore dalla carica. Per le spese e per il compenso del sostituto si applicano le norme dei commi secondo e terzo dell'. Nei locali dell'esattoria destinati al pubblico deve restare costantemente affissa una copia del decreto di nomina del sostituto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-101

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