Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo V
Art. 98
Nomina del sorvegliante
In vigore dal 1 mar 1988
Quando l'esattore abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze, quando sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione ovvero ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell', o quella contemplata dal capoverso dell', il prefetto nomina un sorvegliante.
Col decreto di nomina o con successivo provvedimento il prefetto determina il compenso spettante al sorvegliante e può disporre che questi presti congrua garanzia anche per mezzo di fidejussione.
Le spese della sorveglianza ed ti compenso spettante al sorvegliante sono a carico dell'esattore. In caso di insolvenza dell'esattore l'onere è ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati.
Subito dopo la nomina, il sorvegliante ed il sindaco devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dai registri e dai bollettari dell'esattoria.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-98