Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo III

Art. 106

Nomina del delegato

In vigore dal 1 mar 1988
Nelle ipotesi previste dagli e in ogni altro caso di vacanza dell'esattoria il prefetto, sentito l'intendente di finanza ed il sindaco, nomina un delegato alla riscossione scegliendolo, nell'ordine, tra gli esattori e i ricevitori delle imposte dirette, tra gli iscritti nell'albo degli esattori che non siano titolari di esattorie o ricevitorie e tra gli impiegati dello Stato a riposo o in attività di servizio. In mancanza il delegato può essere scelto tra persone che offrano sufficienti garanzie di competenza e modalità. Al delegato governativo si applicano le norme stabilite per l'esattore salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-106

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