Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo III
Art. 109
Rendiconto della gestione
In vigore dal 1 mar 1988
Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il delegato governativo rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 del regolamento stesso provvedono l'intendente di finanza e il Ministero delle finanze.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il delegato governativo rende agli altri enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.
Il discarico delle quote inesigibili è regolato a norma dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-109