Art. 6
In vigore dal 1 gen 1963
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsioni dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 85. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1663#art-6