Art. 2
In vigore dal 1 gen 1963
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Neuropsichiatria infantile", in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell' (sub-art 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla, cattedra medesima, in aggiunta un, la a quelli di ruolo organico assegnati predetta Facoltà base al citato decreto legislativo n. 1172.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1663#art-2