Art. 4

In vigore dal 1 gen 1963
L'Università di Messina si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente , oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1663#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento della "Neuropsichiatria infantile" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo