Art. 5
In vigore dal 1 gen 1963
Qualora le convocazioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all' saranno senz'altro soppressi con la conseguente e cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1663#art-5