Art. 3
In vigore dal 1 gen 1963
I contributi annui a carico della Regione siciliana, vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) e lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare, ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1663#art-3