Art. 3

In vigore dal 1 gen 1963
I contributi annui a carico della Regione siciliana, vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) e lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare, ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1663#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento della "Neuropsichiatria infantile" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo