Art. 1

In vigore dal 1 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, numero 1592, e, successive modificazioni ed integrazioni Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349; Vista la legge 28 dicembre 1961, n. 35, della Regione siciliana integrata dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 17 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.
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Art. 1 Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento della "Neuropsichiatria infantile" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo