Art. 1

In vigore dal 9 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per industria ed il commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-rd-1

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