Art. 2
In vigore dal 9 set 1962
Il direttore generale del Tesoro, ove occorra, stipulerà con la Banca Nazionale del Lavoro, sensi dell' dell'Accordo, apposita convenzione da approvarsi, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-rd-2