Art. 3
In vigore dal 9 set 1962
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, e per l'industria e commercio, verrà determinata la composizione, da parte italiana, della Commissione mista governativa prevista dall' dell'Accordo.
Con decreto del Ministro per il tesoro verrà altresì determinata la misura per il compenso da corrispondere ai membri italiani della Commissione mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori svolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-rd-3