Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte IV
Art. 25
In vigore dal 9 set 1962
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1. Controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere, nella misura del possibile, risolte dai Governi dei due Stati contraenti.
2. Se una controversia non potesse essere risolta in tal modo, essa dovrà, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito di volta in volta; ciascuno degli Stati contraenti nominerà un membro e i due membri così nominati si metteranno d'accordo per la scelta del presidente su una persona appartenente ad un terzo Stato, la quale sarà nominata dai Governi dei due Stati contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi,il presidente entro tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti avrà informato l'altro che desidera sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale.
4. Se i termini menzionati al paragrafo 3 non sono mantenuti, in mancanza di altra intesa ognuno degli Stati contraenti può pregare il presidente della Corte delle Comunità Europee, di procedere alle necessarie nomine. Se il presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti o se è impedito per altra ragione, il suo sostituto procederà alle nomine.
5. Se anche il sostituto del presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti oppure se anche egli è impedito, il membro della Corte, successivo in rango, che non abbia la nazionalità di uno dei due Stati contraenti, procederà alle nomine.
6. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato confraente sostiene le spese del suo aribitrio e quelle risultanti dalla sua rappresentanza nella causa davanti al Tribunale arbitrale le spese per il presidente nonché la altre spese saranno sopportate in parti uguali dai due Stati contraenti. Il Tribunale arbitrale può stabilire diversamente circa le spese. Per il resto la procedura è stabilita dal Tribunale arbitrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-25