Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte IV
Art. 24
In vigore dal 9 set 1962
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La Repubblica Federale di Germania considera la regolamentazione prevista dal presente Accordo come definitiva. Essa e i suoi cittadini non potranno fai valere, nei confronti della Repubblica italiana, altre pretese e diritti relativi al sequestro, alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia e alle misure adottate in merito ai marchi di fabbrica e di commercio tedeschi in Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-24