Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte III

Art. 19

In vigore dal 9 set 1962
. Il Governo italiano si riserva di radiare dal registro dei marchi d'impresa i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi(annullati in Germania dalle Potenze alleate e di sottoporre ad analoghe restrizioni in Italia i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi, il cui uso sia, stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale di Germania.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-19

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Art. 19 Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961. — Testo vigente | Portale Normativo