Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte III
Art. 17
In vigore dal 9 set 1962
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La restituzione dei marchi ai titolari tedeschi non pregiudica i diritti delle persone fisiche o giuridiche, che abbiano fatto legittimo uso dei marchi stessi anteriormente al 16 settembre 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-17